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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario n. 112
alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (1).
(1) Vedi anche la legge 29 marzo
1983, n. 93.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n.
421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30
marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 1
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo,
della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza
pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (1) (2).
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'
articolo
117della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse
tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi
desumibili dall'
articolo
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'
articolo
11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica (3).
(1) Comma modificato dall'articolo
1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(2) A norma dell'articolo
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di
presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il
rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma.
(3) Vedi l'articolo
23, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l' articolo
3, commi 18 , 19, 27, 29 , 44 e 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
l'articolo 67, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, in legge
6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 2
Fonti (1)
Art. 2
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i
modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e
ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'
articolo
5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun
procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei
Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali (2).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla
legge (3).
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le
modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'
articolo
45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma
3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di
cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva (4).
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione
collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile (5).
(1) Per gli indirizzi realtivi all'applicazione del presente articolo
vedi Dir.P.C.M.
1 marzo 2002.
(2) Comma inserito dall'articolo 176, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, come disposto
dall'articolo 186, comma 1, del medesimo D.Lgs. 196/2003.
(3) Comma modificato dall'articolo
1, comma 1, della Legge 4 marzo 2009, n. 15 e dall'articolo
33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Ai sensi di
quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 1, il secondo periodo del
presente comma si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente
alla data di entrata in vigore della Legge 4 marzo 2009, n. 15.
(4) Comma modificato dall'articolo
33, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(5) Comma inserito dall'articolo
33, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
Art. 3
1. In deroga all'
art.
2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'
articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, e dalle leggi
4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10
ottobre 1990, n. 287 (1).
1-bis. In deroga all'
articolo
2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali (2) (3).
1-ter. In deroga all'
articolo
2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è
disciplinato dal rispettivo ordinamento (4) (5).
(1) A norma dell'articolo
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di
presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il
rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma.
(2) Comma inserito dall'articolo
1 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
(3) A norma dell'articolo
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di
presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il
rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma.
(4) Comma inserito dall'articolo
2 della legge 27 luglio 2005, n. 154.
(5) A norma dell'articolo
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di
presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il
rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma.
(6) Vedi l'articolo
2-septies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, l'articolo
1, comma 186, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , l' articolo
1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l' articolo
3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo
69, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
Art. 4
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione
tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i
propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto
divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle di rette
dipendenze dell’organo di vertice dell’ente (1).
(1) Comma modificato dall'articolo
2, comma 632, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma
633 dello stesso articolo.
Articolo 5
Potere di organizzazione
Art. 5
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'
articolo
2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove
prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare,
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la
direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici (1).
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'
articolo
2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi
correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei
confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
Autorita' amministrative indipendenti (2).
(1) Comma sostituito dall'articolo
34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma inserito dall'articolo
34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
Art. 6
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche
sono determinate in funzione delle finalità indicate all'
articolo
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'
articolo
9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non
possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per
categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale
(1).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
si applica l'
articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può
essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o
comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti
necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio
ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'
articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria
pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del
fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni
delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'
articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta
dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (2).
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative
di settore. L'
articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'
articolo
16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a
tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette.
(1) Comma modificato dall'articolo
11 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
(2) Comma inserito dall'articolo
35, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 6 Bis
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa
per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni) (1)
Art. 6-bis.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio
dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di
trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al
proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di
adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni
organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei
fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e
di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6
nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno
delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei
risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione
e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico
dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.
(1) Articolo inserito dall'articolo
22, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
Art. 7
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della
legge
11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire
allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non ccorrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita' :
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni
previste dall'
articolo
36, comma 3, del presente decreto (1) (2).
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione (3).
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione, nonchè degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4)(5).
(1) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e
successivamente modificato dall' articolo
3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo
46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dall'articolo
22, comma 2, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo
17, comma 27, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(2) A norma dell'articolo
35, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, limitatamente agli enti di
ricerca, le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano fino al 30
giugno 2009.
(3) Comma inserito dall'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
(4) Comma aggiunto dall'articolo
3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(5) Vedi deroga di cui all'articolo
1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152
Articolo 7 Bis
Formazione del personale (1)
Art. 7-bis
1. Le amministrazioni di cui all'
articolo
1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca,
nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie,
predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello
in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati,
delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il
piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie,
nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle
risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di
ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale
termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia
di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne,
statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora,
entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo
4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Per la formazione informatica del
personale vedi Dir.P.C.M.
6 agosto 2004 e l'articolo 13 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
Art. 8
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la
spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella
evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in
base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di
programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e
nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli
enti di cui all'
articolo
70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli
di finanza pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale (1)
Art. 9
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i
contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita' e gli istituti della
partecipazione.
(1) Articolo sostituito dall'articolo
36, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
CAPO I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
Art. 10
1. L'organismo di cui all'
articolo
2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della
trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'
articolo
2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'
articolo
18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di
cui all'
articolo
11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'
articolo
26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
Art. 11
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della
legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della
legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni,
personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con
il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie
competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio,
secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi,
da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla
legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si
applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il
supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o
dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al
comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente
valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del
presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
Art. 12
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro,
anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
SEZIONE I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
Art. 13
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
Art. 14
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'
articolo
4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'
articolo
16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la
gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'
articolo
4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all'
articolo
3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni
ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con
le modalità previste dal medesimo
decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e
subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi dell'
articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti
con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento
del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine,
conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo
Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'
articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dell'
articolo
12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli
obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per
il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma sono abrogate le norme del
regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina
dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato (1) (2) (3).
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé
o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'
articolo
2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo
quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con
regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimità.
(1) Comma modificato dall'articolo
1, comma 24-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, con la decorrenza indicata
dal comma 24-ter del medesimo articolo 1.
(2) L'articolo
31, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha disposto che il personale
addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico
non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello
complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di
indirizzo politico.
(3) Per il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al
presente comma vedi:
D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 3 luglio 2003, n.
227, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e
delle finanze.
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della sanità successivamente abrogato e sostituito
dal D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute.
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, relativo agli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri.
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dei lavori pubblici.
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'ambiente, successivamente ridefinito Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, come modificato dal D.P.R. 15
febbraio 2006, n. 183.
D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.
D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro del commercio con l'estero.
D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, relativo agli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni.
D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.
D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro del lavoro.
D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro degli affari esteri.
D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della giustizia.
D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, relativo agli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.
D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'interno.
D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
D.P.R. 14 ottobre 2003 n. 316, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.
D.P.R. 24 febbraio 2006, n.162, relativo agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa.
Articolo 15
Dirigenti
Art. 15
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la
dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'
articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze
armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
fatto salvo quanto previsto dall'
articolo
6 (1).
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'
articolo
33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello
è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al
restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le
attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del
Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.
(1) Comma modificato dall'articolo
3, comma 8, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
Art. 16
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'
articolo
4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 6, comma 4 (1);
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'
articolo
21;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e
di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche
direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei
dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (2).
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al
Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di
cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque
denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
(1) Lettera inserita dall'articolo
38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Lettera inserita dall'articolo
38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
Art. 17
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'
articolo
4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono
preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 (1);
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto
all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis (2).
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione
economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi
incentivanti (3).
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e
motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere
b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più
elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'
articolo
2103 del codice civile (4).
(1) Lettera inserita dall'articolo
39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Lettera modificata dall'articolo
39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Lettera inserita dall'articolo
39, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Comma aggiunto dall'articolo
2 della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo 17 Bis
Vicedirigenza (1)
Art. 17-bis
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è
ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia
maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima
applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale
non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo
17
(2) (3).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al
personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'
articolo
1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del
comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali
secondo quanto stabilito dall'
articolo
27.
(1) Articolo inserito dall'articolo
7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per l'interpretazione del
presente articolo, vedi l'articolo
8 della Legge 4 marzo 2009, n. 15.
(2) Comma modificato dall'articolo
14-octies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(3) A norma dell'articolo
1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il personale del
comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e
di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
Art. 18
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente
decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale
adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei
costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle
decisioni organizzative.
2. II Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per
le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, l'elaborazione di procedure
informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi
e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards" (1).
(1) A norma dell'articolo
176, comma 6 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 la precedente denominazione
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è così
sostituita.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
Art. 19
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata,
delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della
relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute,
nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso
il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti
al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (1).
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti
interessati e le valuta (2).
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1,
secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di
riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa,
non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, e' tenuta a darne
idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo,
prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico (3).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le
disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve
essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere
inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento
del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa
la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un
dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di
funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che
per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi
del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione
percepita in relazione all'incarico svolto (4).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di
cui all'
articolo
23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 (5).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'
articolo
23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli
altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6 (6).
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'
articolo
7 (7).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'
articolo
4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'
articolo
23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo
23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'
articolo
1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori
ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (8).
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente
articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'
articolo
7 (9).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'
articolo
23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici
o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio (10).
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle
percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita'
inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,
se esso e' uguale o superiore a cinque (11).
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2 (12).
[ 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per
inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione, disciplinate dall'
articolo
21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di
cui all'
articolo
24, comma 2.] (13)
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 [, al
comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all’articolo 23, e al comma 6,] cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo (14).
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali (15).
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata
ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'
articolo
3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Restano ferme le disposizioni di cui all'
articolo
2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (16).
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi (17).
(1) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente
dall'articolo
40, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma inserito dall'articolo
40, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma inserito dall'articolo
40, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera b), della legge 15 luglio 2002, n. 145, e
successivamente modificato dall'articolo
14-sexies, comma 1, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e dall'articolo
40, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(5) Comma modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera c), della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente
dall'articolo
40, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(6) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera d), della legge 15 luglio 2002, n. 145, e
successivamente modificato dall'articolo
3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(7) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera e), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(8) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera f), della legge 15 luglio 2002, n. 145. Vedi le
disposizioni di cui all'articolo
1, comma 10-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(9) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera f), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(10) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera g), della legge 15 luglio 2002, n. 145, e
successivamente modificato dall'articolo
14-sexies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e dall'articolo
40, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.. L'articolo
33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che i limiti di età per
il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche
dall'applicazione dell'articolo
16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma. Vedi le
disposizioni di cui all'articolo
1, comma 10-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, all'articolo
1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo
1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il presente comma era stato ulteriormente modificato dall'articolo
15 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso successivamente dalla legge
9 marzo 2006 n. 80, in sede di conversione. L'articolo
4 del D.L. 29 novembre 2004 n. 280, non convertito in legge, aveva disposto
l'interpretazione autentica delle norme contenute nel presente comma. Vedi
deroga al limite previsto dal presente comma, di cui all'articolo
42 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(11) Comma inserito dall'articolo
40, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(12) Comma inserito dall'articolo
40, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(13) Comma abrogato dall'articolo
3, comma 1, lettera h), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(14) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera i), della legge 15 luglio 2002, n. 145, e
successivamente modificato dall'articolo
2, comma 159, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e dall'articolo
40, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Vedi, anche, i
commi 160 e 161 del medesimo articolo
2.
(15) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 1, lettera l), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(16) Comma modificato dall'articolo
3, comma 1, lettera m), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(17) Comma inserito dall'articolo
3, comma 1, lettera n), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo 20
Verifica dei risultati
Art. 20
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate
dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti
preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di
attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro
competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con
regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato
ai sensi dell'
articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con
provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21
Responsabilità dirigenziale
Art. 21
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma
restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione
puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo (1).
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei
confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza
sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e'
decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento (2).
[ 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1,
il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a
quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.] (3)
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(4).
(1) Comma sostituito dall'articolo
3, comma 2, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente
dall'articolo
41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma inserito dall'articolo
41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma abrogato dall'articolo
3, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(4) Comma modificato dall'articolo
73 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, con la decorrenza indicata dall'articolo
175 del medesimo D.Lgs.
217/2005.
Articolo 22
Comitato dei garanti (1)
Art. 22
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono
adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del
principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti e' composto da un consigliere della Corte
dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati
rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria
candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente
nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso
indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato
non e' prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dal parere.
(1) Articolo modificato dall'articolo
3, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 e successivamente sostituito
dall'articolo
42, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 23
Ruolo dei dirigenti (1)
Art. 23
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e
nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da
garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia
sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'
articolo
28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti,
in base ai particolari ordinamenti di cui all'
articolo
19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi
nelle misure previste dall'
articolo
21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale (2) (3).
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti
disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o
accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità
dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento
del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine
rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (4).
(1) Articolo sostituito dall'articolo
3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per il Regolamento relativo
all'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti
presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, vedi D.P.R.
23 aprile 2004 n. 108.
(2) Comma modificato dall'articolo
14-sexies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e successivamente dall'articolo
43, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) A norma dell'articolo
43, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per i dirigenti ai quali
sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il
termine di cui al terzo periodo del presente comma, rimane fissato in tre anni.
(4) Comma modificato dall'articolo
3-bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
Articolo 23 Bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato (1).
Art. 23-bis
1. In deroga all'
articolo
60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato ono
collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine
alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per
lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati,
anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta
il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione
dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge
7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato
presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti (2) (3).
2. I dirigenti di cui all'
articolo
19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo,
salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative (4).
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il
collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare
ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può
comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni
di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività
che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che,
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi
che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma
5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'
articolo
1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione
temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese
private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento,
l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle
imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private
i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime (5).
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini
della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia,
nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(1) Articolo inserito dall'articolo
7, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Vedi le disposizioni di cui
all'articolo 101, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo
inserito dall'articolo
7, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(2) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l' articolo
1, comma 578, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Comma modificato dall'articolo
44, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Comma modificato dall'articolo
44, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(5) Comma sostituito dall'articolo
5, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
Articolo 24
Trattamento economico
Art. 24
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il
trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite , alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai
sensi dell'
articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (1).
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve
costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente
considerata al netto della retribuzione individuale di anzianita' e degli
incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita' (2).
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente
la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal
comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi
previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica (3).
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei
risultati della prestazione non puo' essere corrisposta al dirigente
responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo (4).
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi dell'
articolo
19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici
massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformità e perequazione (5).
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi
sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (6).
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui all'
articolo
3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio
del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali
per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'
articolo
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'
articolo
2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'
articolo
3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle
supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei
programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui
fondi di cui all'
articolo
2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei
ruoli di cui all'
articolo
23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi
dei commi precedenti (7).
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio
le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in
appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri
compensi previsti dal presente articolo (8).
[9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma
8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili.]
(9)
(1) Comma modificato dall'articolo
45, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma inserito dall'articolo
45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma inserito dall'articolo
45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Comma inserito dall'articolo
45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(5) Comma modificato dall'articolo
34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(6) Vedi l'articolo
16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'articolo
1, comma 22-bis, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(7) Comma modificato dall'articolo
1-ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
(8) Vedi l'articolo
2, comma 161, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(9) Comma abrogato dall'articolo
1-ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
Art. 25
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita
la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonomia a norma dell'
articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'
articolo
21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità
delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto
da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione
stessa.
2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione
del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle
risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai
quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la
più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze
degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e
vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a
norma dell'articolo 21 della
legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni,
salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le
modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse
verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità
di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica
responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio,
definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il
loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati
anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi
d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate
le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono
soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono
soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o
amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o
collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la
frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all'
articolo
29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla
prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici
dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
Art. 26
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del
relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui
all'
articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto
della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto
dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza
di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo
sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere
disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali
posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo.
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
Art. 27
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri
ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non
economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di
legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti
adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
SEZIONE II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia (1) (2)
Art. 28
(Art. 28 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente
sostituito dall'art. 10 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'
articolo
1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due
anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea
(3).
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di
laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore
della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono
essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni
professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti
pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'
articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono
essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di
esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle
strutture stesse (4).
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è
seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private . Al termine, i candidati sono sottoposti ad
un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione
è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (5).
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale
di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella
fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti
non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici
anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al
corso-concorso (6).
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività
formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e
disciplinato ai sensi del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'
articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma
1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si
renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della
funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante
corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno
(7).
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di
ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla
dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi
dell'
articolo
19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di
scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via
telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca
dati prevista dall'
articolo
23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (8).
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
(1) Articolo sostituito dall'articolo
3, comma 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Per il regolamento relativo
all'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui al
presente articolo vedi D.P.C.M. 11 febbraio 2004 n. 118.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo
46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
(3) Comma modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2003, n.
228 e successivamente dall'articolo
46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Per il Regolamento relativo alle modalità di riconoscimento dei
titoli post-universitari vediD.P.C.M.
29 settembre 2004, n. 295.
(5) Comma modificato dall'articolo
34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(6) Per il Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente
vediD.P.R.
24 settembre 2004, n. 272.
(7) Comma sostituito dall'articolo
34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(8) Comma inserito dall'articolo
3-bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
Articolo 28 Bis
Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia (1).
Art. 28-bis
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4,
l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a
quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei
soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle
singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di singoli
posti e comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a
concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere, con contratti di diritto
privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in
possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali
corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per
un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano
maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri
soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi
di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e
sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono
il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale
all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico
dell'Unione europea in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti
dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti
all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno
Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In
ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla
conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge
presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
sono disciplinate le modalita' di compimento del periodo di formazione, tenuto
anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalita'
acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per
l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole
amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
(1) Articolo inserito dall'articolo
47, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
Art. 29
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo
di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti
educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei
rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già
vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli inquadramenti di cui all'
articolo
25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i
posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a
riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di
cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25
per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un
concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al
concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli
disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel
primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del
comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'
articolo
25, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che
abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside
incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai
fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato
tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali
e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside
incaricato (1).
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'
articolo
25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti,
la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione
pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione.
Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione
al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo
l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'
articolo
25, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in
possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3.
I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta
sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche
esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere
l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la
sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi.Dall'anno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più
conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche
i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi
settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo
dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione
pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici (2) (3) .
(1) Vedi l'articolo
22, comma 8, 9, 10 e 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi anche
l'articolo
8-bis del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006, n. 190, ha dichiarato illegittimo
il medesimo articolo
8-bis.
(2) Per il Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici vedi D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341.
(3) A norma dell'articolo
12 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 sono abrogate le disposizioni contenute
nel presente articolo che prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilita'
professionale, la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici,
nonche' ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento approvato con
il D.P.R.
140/2008.
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 29 Bis
Mobilita' intercompartimentale (1)
Art. 29-bis
1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e'
definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo
48, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
Art. 30
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di
scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato
sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al
posto ricoperto o da ricoprire (1).
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza
unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le
misure per agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico (2).
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso
sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto
al reclutamento di nuovo personale (3).
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza (4).
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri,
in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili
(5).
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare
le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità
richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare
al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del
servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'
articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all'
articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (6) .
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel
ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione (7).
(1) Comma modificato dall'articolo
16 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successivamente sostituito dall'articolo
49, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma inserito dall'articolo
49, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma modificato dall'articolo
16 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(4) Comma inserito dall'articolo
5, comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(5) Comma inserito dall'articolo
5, comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(6) Comma inserito dall'articolo
5, comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(7) Comma aggiunto dall'articolo
16 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
Art. 31
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale
che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'
articolo
2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all'
articolo
47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo
servizio all'estero
Art. 32
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di
appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione
pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di
collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra
esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. II personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a
tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza
maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli
interessati.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
Art. 33
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale
sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al
comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui
alla
legge
23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'
articolo
4, comma 11, e l'
articolo
5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile
delle eccedenze delle unita' di personale, ai sensi del comma 1, e' valutabile
ai fini della responsabilita' per danno erariale (1).
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende
raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati
si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'
articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve
contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale
eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte
per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione,
delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si
procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza
del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale
eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale
eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso
a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà,
ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in
quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli
3 e
4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni
ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del
comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio
presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi
dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'
articolo
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla
legge
13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
(1) Comma inserito dall'articolo
50, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
Art. 34
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi
secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (1).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al
decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al
decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed
integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le
leggi regionali previste dal
decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del
sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennità di cui all'
articolo
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul
bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'
articolo
33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del
collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'
articolo
33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'
articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità
di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e
la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
(1) Comma sostituito dall'articolo
5, comma 1-quinquies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
Articolo 34 Bis
Disposizioni in materia di mobilità del personale (1)
Art. 34-bis
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo
1 , comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'
articolo
3 , comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'
articolo
34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
le strutture regionali e provinciali di cui all'
articolo
34 , comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale
collocato in disponibilità ai sensi degli
articoli
33 e
34.
Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate
dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'
articolo
34 , comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria
iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro
prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il
concorso (2).
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi
del comma 2 (3).
(1) Articolo inserito dall'articolo
7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) Comma sostituito dall'articolo
5, comma 1-sexies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(3) Comma modificato dall'articolo
5, comma 1-septies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(4) Comma aggiunto dall'articolo
5, comma 1-octies, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(5) Per la deroga alle presenti disposizioni vedi articolo
1, comma 247, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 35
Reclutamento del personale
Art. 35
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla
legge
12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle
liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge
13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento,
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche
a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'
articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure
concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (1).
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle
procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle
cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'
articolo
36 (2).
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale.
Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-aniministrative o di economicità, sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi
sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi
unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità (3).
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (4).
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per
l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale
requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato (5).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello
Stato, si applica il disposto di cui all'
articolo
26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazionie ed
intergrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei
principi fissati dai commi precedenti.
(1) Comma modificato dall'articolo
1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'avviamento delle
procedure di reclutamento vedi l'articolo 1 del D.P.R. 30 gennaio 2003 .
(2) Comma inserito dall'articolo
4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
(3) Vedi Dir.Min.
26 febbraio 2002.
(4) Comma inserito dall'articolo
1, comma 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(5) Comma inserito dall'articolo
3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente
modificato dall'articolo
51, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per la deroga alle
disposizioni del presente comma vedi l'articolo
24-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
Articolo 36
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) (1) (2).
Art. 36
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste
dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in
coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto
previsto dal
decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'
articolo
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla
legge
19 dicembre 1984, n. 863, dall'
articolo
16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,
dalla
legge
19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile ed il lavoro accessorio di cui alla
lettera d), del comma 1, dell'
articolo
70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione
di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali (3).
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni
fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione
annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo
del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato (4).
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto
di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili (5).
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai
sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto
in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (6).
(1) Articolo modificato dall'articolo
4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, e successivamente sostituito dall' articolo
3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi le disposizioni di
cui all'articolo
1, comma 345 e 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Articolo sostituito dall'articolo
49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(3) Comma modificato dall'articolo
17, comma 26, lettera a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(4) Comma sostituito dall'articolo
17, comma 26, lettera b), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78
(5) Comma sostituito dall'articolo
17, comma 26, lettera c), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78
(6) Per le ulteriori modifiche al presente comma, vedi l'articolo
17, comma 26, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(7) Comma aggiunto dall'articolo
17, comma 26, lettera d), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78
(8) Vedi deroga di cui all'articolo
1, comma 11 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici
Art. 37
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso
alle pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo
1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una
lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'
articolo
28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il
relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'
articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui
si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza
medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si
applica.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
Art. 38
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'
articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei
Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i
titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e
della nomina.
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap
Art. 39
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il
Provvedimento della conferenza unificata 16 novembre 2006, n. 992.
TITOLO III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
Art. 40
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle
relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto
di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle
prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilita' e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e'
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge (1).
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui
corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza.Una apposita
sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite
sezioni contrattuali per specifiche professionalita' (2).
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e
la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina
giuridica e di quella economica (3).
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei servizi
pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai sensi
dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu'
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti
riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione (4).
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il migliore svolgimento
della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione
di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino
alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano
le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'articolo 40-bis (5).
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole
amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le
modalita' di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i
diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi
oneri nel comparto o nell'area di contrattazione (6).
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i
limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.
Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali
possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in
ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto
dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti
locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e
dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di
legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai
sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero
nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (7).
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e
delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali
relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40-bis, comma 1 (8).
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
(1) Comma sostituito dall'articolo
54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma modificato dall'articolo
7, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, dall'articolo
14 della legge 29 luglio 2003, n. 229, dall'articolo
1, comma 125, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente
sostituito dall'articolo
54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma sostituito dall'articolo
54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Comma inserito dall'articolo
54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(5) Comma inserito dall'articolo
54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(6) Comma inserito dall'articolo
54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(7) Comma inserito dall'articolo
54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 40 Bis
Controlli in materia di contrattazione integrativa (1)
Art. 40-bis
1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal
collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino
costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma
3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti
dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere
sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte
pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui
il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al
Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno
specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli
finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per
la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e
della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla
Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente
ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V,
anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo
permanente sul proprio sito istituzionale, con modalita' che garantiscano la
piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni ai cittadini, i contratti
integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonche' le informazioni
trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra
l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto
integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche
in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione
pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di
Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte
dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei
servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la
collettivita'. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul
sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla
contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi
al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo
o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione
integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto
divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal
comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.
(1) Articolo inserito dall'articolo
17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dall'articolo
14 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successivamente sostituito dall'articolo
55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN (1)
Art. 41
1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre
competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze
associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che
regolano autonomamente le proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione.
In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
amministrazioni del comparto.
2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza
delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma
2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti,
e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa
un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di
cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti
degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e
provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore
il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificita' delle diverse
amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono
emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di
competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti
degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere
l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono
stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di
contrattazione e per eventuali attivita' in comune. Nell'ambito del regolamento
di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di
settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato
corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2,
o che regolano istituti comuni a piu' comparti le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate
collegialmente dai comitati di settore.
(1) Articolo modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 2 luglio 2003, n.
173 e successivamente sostituito dall'articolo
56, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 42
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività
sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'
articolo
2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'
articolo
43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'
articolo
19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni
ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le
garanzie previste dagli
articoli
23,
24
e
30
della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai
contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante
elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN
e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'
articolo
43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria
del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso
il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre
alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'
articolo
43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o
contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte
le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con
diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e
del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del
personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle
amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della
legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e
il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui
sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale
le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi
aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali
la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di
informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'
articolo
9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva.
Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata
da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni
previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi
oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'
articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro
funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'
articolo
40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto
conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
Art. 43
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le
organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media
tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso
dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato
elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi
nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto
o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano
affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai
sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di
accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra
dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o
almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o
le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o
riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due
comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformità all'
articolo
40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo
restando quanto previsto dall'
articolo
42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale (1).
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'
articolo
50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione
territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata
dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione
nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che
garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni
hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e
della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per
la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione
pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative
delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è
istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per
comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più
della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali
del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla
rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso
quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato
nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni
dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per
la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni
dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione
sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con
forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative,
previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al
presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche
lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della
regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
(1) Comma modificato dall'articolo
64, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
Art. 44
1. In attuazione dell'
articolo
2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo
1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di
rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.
La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati.
Articolo 45
Trattamento economico
Art. 45
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo
quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis,
comma 1, è definito dai contratti collettivi (1).
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di
cui all'
articolo
2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le
disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione
nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui
si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate
ovvero pericolose o dannose per la salute (2).
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance
dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
(3).
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che
si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del
decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri.
(1) Comma sostituito dall'articolo
57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma sostituito dall'articolo
57, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma inserito dall'articolo
57, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
Art. 46
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate
dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli
articoli
41 e
47,
ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione
della commissione di garanzia dell'attuazione della
legge
12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli
accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'
articolo
2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite
intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su
richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della
contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze
delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche
per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione
necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza
semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e
autonomie locali e sanita' e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A
tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede
di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e
del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico (1).
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta
annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica
l'effettivita' e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di
competenza dei contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in
sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa (2).
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo (3).
6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente
rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia del
lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La carica di
Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in
posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza (4).
7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito da quattro
componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni
sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono
designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta,
rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente,
dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneita',
assumendo la responsabilita' per la contrattazione collettiva e verificando che
le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di
indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati per una sola volta (5).
7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo
ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto
nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali.
L'incompatibilita' si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere
professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilita' costituisce
presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali
nell'agenzia (6).
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in
servizio. La misura annua del contributo individuale e' definita, sentita
l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la
Conferenza unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale (7) (8);
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di
risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio
di riferimento. L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base della quota
definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con
imputazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del ministero dell'economia e finanze (9);
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli
aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna,
il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al
controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia
e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi
entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti (10).
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in base
ai regolamenti di cui al comma 1. Alla copertura dei relativi posti si provvede
nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle
norme di diritto privato (11).
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di personale,
anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di
cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo
stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di
posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori
ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'
articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare,
sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione
dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi.
L'ARAN puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita' di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel
rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti (12).
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie
tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza
dell'ARAN ai sensi del comma 2.
(1) Comma sostituito dall'articolo
58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma sostituito dall'articolo
58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma sostituito dall'articolo
58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Comma sostituito dall'articolo
58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(5) Comma sostituito dall'articolo
58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(6) Comma inserito dall'articolo
58, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(7) Per l'individuazione dei contributi annuali che le regioni sono
tenute a versare all'ARAN vedi per l'anno 2002, il D.M. 13 dicembre 2001, per
l'anno 2003, il D.M. 12 novembre 2002, per l'anno 2004, il D.M. 21 novembre
2003, per l'anno 2005, il D.M. 6 dicembre 2004, per l'anno 2006, il D.M. 3
febbraio 2006, per l'anno 2007, il D.M. 11 ottobre 2006.
(8) Lettera modificata dall'articolo
58, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(9) Lettera sostituita dall'articolo
58, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(10) Comma modificato dall'articolo
58, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(11) Comma modificato dall'articolo
58, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(12) Comma modificato dall'articolo
58, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva (1)
Art. 47
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al
Governo che, nei successivi venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per
quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di
politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine
l'atto di indirizzo puo' essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti
gli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale. L'ARAN informa
costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10
giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e
sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri puo'
esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il
parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la
verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri
contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei
conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera
entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte
all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di
relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione
pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata
dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN,
d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si
riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in
cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali
l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia
delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali
interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni
interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.
(1) Articolo modificato dall'articolo
17, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo
1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo
67, comma 7, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n.112, e successivamente
sostituito dall'articolo
59, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 47 Bis
Tutela retributiva per i dipendenti pubblici (1).
Art. 47-bis
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per
il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento
stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei
rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso
non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di
contrattazione, nella misura e con le modalita' stabilite dai contratti
nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del
rinnovo contrattuale.
(1) Articolo inserito dall'articolo
59, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica
Art. 48
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'
articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell'
articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato di cui all'
articolo
40, comma 3 -bis (1) (2).
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche'
per le universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le
istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui
all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto
dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi
per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni
regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le
rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie (3) (4).
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per
l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la
possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore
dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei
relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato
e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di
spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme
con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed
enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non
possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
[6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'
articolo
40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero,
laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di
controllo interno, ai sensi del
d.lgs
30 luglio 1999, n. 286.] (5)
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di
controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi
significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi,
oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti
designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
(1) Comma modificato dall'articolo
60, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(1) Vedi l'articolo
3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo
1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , l' articolo
1 commi 176 e 183 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l' articolo
3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) Comma sostituito dall'articolo
60, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(4) Vedi l'articolo
3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per la deroga alle
disposizioni di cui al presente comma vedi l'articolo
1, commi 178 e 186, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l' articolo
3, commi 140 e 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(5) Comma abrogato dall'articolo
60, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi (1)
Art. 49
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin
dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri
aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso tramite il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
(1) Articolo sostituito dall'articolo
61, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
Art. 50
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un
apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'
articolo
43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le
modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali
tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base
della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area
separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della
legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la
provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'
articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato
a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'
articolo
16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 51
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli
articoli
2, commi 2 e 3, e
3,
comma 1.
2. La
legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
Art. 52
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione
(1).
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti
assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di
selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali,
dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso
pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di
quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per
almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso
all'area superiore (2).
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito
delle aree funzionali e' definita una quota di accesso nel limite complessivo
del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso
concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (3).
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma
al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai
contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi
2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori
rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad
avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
(1) Comma sostituito dall'articolo
62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Comma inserito dall'articolo
62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Comma inserito dall'articolo
62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Art. 53
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli
articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga
prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'
articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989,
n. 117 e dall'
articolo
1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché
676 del
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'
articolo
9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'
articolo
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina (1).
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o
abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni
(2).
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che
non siano espressamente autorizzati (3).
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell'
articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti,
per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti
dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero
da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale,
sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da
escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse
del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo
1, comma 2, compresi quelli di cui all'
articolo
3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo
svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui
ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della
pubblica amministrazione (4).
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per
il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore,
nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve
le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove
gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In
caso di inosservanza si applica la disposizione dell'
articolo
6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della
legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti
pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il
dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso
il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6
sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è
accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai
principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si
intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con
le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica,
in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i
compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'
articolo
1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai
propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con
l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (5).
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I
soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative
misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione
degli incarichi stessi (6).
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del
presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica.
A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza
pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (7).
(1) Comma rettificato con comunicato 16 ottobre 2001(in Gazz. Uff., 16
ottobre 2001, n. 241), e successivamente modificato dall'articolo
3 della legge 15 luglio 2002, n. 145.
(2) Comma inserito dall'articolo
52, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(3) Vedi l'articolo
52, comma 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(4) Lettera aggiunta dall'articolo
7-novies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.
(5) Comma modificato dall'articolo
34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente dall'articolo
61, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(6) Comma modificato dall'articolo
34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(7) Comma aggiunto dall'articolo
47 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente sostituito dall'articolo
52, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 54
Codice di comportamento
Art. 54
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'
articolo
43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai
sensi dell'
articolo
41, comma 1 e dell'
articolo
70, comma 4, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perché i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in
materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene
sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In
caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'
articolo
43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di
cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al
fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di
comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al
presente articolo.
Articolo 55
Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative (1)
Art. 55
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si
applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle
disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta' di
disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare
del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito
di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non
e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano
sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo
definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e
55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma
le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente
generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
(1) Articolo sostituito dall'articolo
68, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Bis
Forme e termini del procedimento disciplinare (1)
1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha
qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo
periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del
comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si
applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando
ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di
cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni
contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il
termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo'
inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua
difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il
responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il
differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale
ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1,
primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto,
all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del
comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente,
lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva
l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la
contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi
ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei
termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto
di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in
cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a
mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il
dipendente puo' indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto
a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni
pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la
collaborazione richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla
gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici
giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o
concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini
per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se
ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa
e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente
corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Ter
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (1)
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e'
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo
periodo, non e' ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di
maggiore gravita', di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,
l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del
fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone
di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere
il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la
possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei
confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene
definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto
addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita'
della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed
il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita'
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni
conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e'
riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il
fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e',
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla
presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni
dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante
il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita'
disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto
nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita'
procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura
penale.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Quater
Licenziamento disciplinare (1)
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei
seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita'
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per
piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive
o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della
dignita' personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel
caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al
biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e
questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione
di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e' senza preavviso.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Quinquies
False attestazioni o certificazioni (1)
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente
di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante
una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella
commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non
direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Sexies
Responsabilita' disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilita' per l'esercizio
dell'azione disciplinare (1)
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del
danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non
ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare,
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del
risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona
grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita',
all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si
applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e
all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio
disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo' avvenire
l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale e' collocato in
disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte
aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di
tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed
altresi' la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la
predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del
dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle determinazioni concernenti
lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in conformita' ai
principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Septies
Controlli sulle assenze (1)
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati
medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma
5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione
interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le
attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di
cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in
rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Octies
Permanente inidoneita' psicofisica (1)
1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al
servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2,
comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento
da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non
economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al
servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per
l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza degli altri
dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare
dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneita', nonche'
nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in
assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della
sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito
all'effettuazione della visita di idoneita';
d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto
di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi
alla visita di idoneita'.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 55 Nonies
Identificazione del personale a contatto con il pubblico (1)
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono
attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato
da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai
compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al
personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
(1) Articolo inserito dall'articolo
69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Art. 56
(1) Articolo abrogato dall'articolo
72, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 57
Pari opportunità
Art. 57
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
principio di cui all'
articolo
35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità
fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla
loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando
modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei
Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'
articolo
9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in
materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
TITOLO V
CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58
Finalità
Art. 58
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici
definiti o valutati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al
decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica (1).
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa
del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti
economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono
disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
(1) A norma dell'articolo
176, comma 6, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 la precedente denominazione
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è così
sostituita.
Articolo 59
Rilevazione dei costi
Art. 59
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al
controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa
ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici
della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di
rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle
unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione
dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.
Articolo 60
Controllo del costo del lavoro (1)
Art. 60
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza
del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi
gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora,
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale
delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al
comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento
agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi,
dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del
conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui
il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'
articolo
30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica
(2).
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'
articolo
70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque
utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,
avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a
richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche
materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica,
dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati,
denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e
le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni,
enti e aziende sia le funzioni di cui all'
articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n.
38 e all'
articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, sia i compiti di cui all'
articolo
27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che
opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e
svolge verifiche sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento, sull'efficacia della sua attivita' con
particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,
sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro.
Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie
verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che opera
nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le
predette finalita' l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di
dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati
comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale
ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura
generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate (3).
(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare
del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2007, n. 2.
(2) Comma modificato dall'articolo
34-quater del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(3) Comma modificato dall'articolo
14-septies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, integrato dall'articolo
10-bis, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e successivamente
sostituito dall'articolo
71, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 61
Interventi correttivi del costo del personale
Art. 61
1. Fermo restando il disposto dell'
articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato
dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo
l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti
di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o
indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel
processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile (1).
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del
bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o
maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una
relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i
limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di
richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni
giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel
medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
(1) Comma inserito dall'articolo
1, comma 133, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 62
Commissario del Governo
Art. 62
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'
articolo
11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo
Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo,
del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in
particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto
annuale di cui all'
articolo
60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il
Commissario del Governo.
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
Art. 63
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo
1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al
comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità
dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il
giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa
di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo
o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'
articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN
o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'
articolo
40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'
articolo
3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'
articolo
64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per
violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di
cui all'
articolo
40.
Articolo 63 Bis
Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di
lavoro
Art. 63-bis
1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli
1, comma 2, e
70,
comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale
di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e
retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo
1, comma 134, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi
Art. 64
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all'
articolo
63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o
accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'
articolo
40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica
la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di
centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di
un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo,
ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le
disposizioni dell'
articolo
49. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria
del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola
questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore
istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è
impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una
copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti,
determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'
articolo
383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che
ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta
da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo,
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi
effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono
intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'
articolo
419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che
decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della
presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della
medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta
la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere
una questione di cui al comma 1 sulla quale e già intervenuta una pronuncia
della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia
della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai
sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96
del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali
Art. 65
1. Per le controversie individuali di cui all'
articolo
63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'
articolo
410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai
contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'
articolo
66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'
articolo
66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della
scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'
articolo
412-bis, commi secondo e quinto,del codice di procedura civile. Espletato il
tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo
può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte
contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'
articolo
410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria
depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può
modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali
e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'
articolo
308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le
Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la
tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Articolo 66
Collegio di conciliazione
Art. 66
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'
articolo
65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro
nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero
era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si
applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso
dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal
direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un
rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio
di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello
stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore
può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il
verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le
disposizioni dell'
articolo
2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della
controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di
cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'
articolo
420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può
dar luogo a responsabilità amministrativa.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
CAPO I
Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato
Art. 67
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'
articolo
48, commi da 1 a 3, ed agli
articoli
da 58 a
60
è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi
presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed
agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge,
comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni
relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati
d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le
modalità di cui all'
articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
Art. 68
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in
aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento
presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della
proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno
comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
CAPO II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
Norme transitorie
Art. 69
(
Art.
25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993;
art.
50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'
art.
17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997;
art.
72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del
d.lgs n. 546 del 1993;
art.
73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs
n. 546 del 1993;
art.
28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998;
art.
45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'
art.
22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998; art.
24,
comma 3 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'
articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi
sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla
legge
29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in
ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 (1).
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'
articolo
2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine
rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli
art.
60e
61
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'
articolo
15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente
soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A
tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché
compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal
dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto
collettivo (2).
4. La disposizione di cui all'
art.
56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla
entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale
1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29
dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non
hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa
rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'
art.
2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all'
art.
63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo
qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001,
continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'art.
484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'
art.
28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo
di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i
quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di
specializzazione.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme
le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o
l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'
art.
6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti
requisiti, al relativo ordine professionale.
(1) Vedi l'articolo
1, comma 222, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(2) Vedi articolo 5 del D.L. 15 luglio 2002, n. 145.
Articolo 70
Norme finali
Art. 70
(
Art.
73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come modificati
dall'
art.
21 del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del
d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del
1997, dall'
art.
45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'
art.
20 del d.lgs n. 387 del 1998;
art.
45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall'
art.
22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998, dall'
art.
89 della legge n. 342 del 2000 e dall'
art.
51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano
comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia,
le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e
provinciali, e alla
legge
7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli
articoli
10 e
13
- sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla
stessa
legge
7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei
contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari
comunali e provinciali, dall'
art.
11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26
dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
13
luglio 1984, n. 312,
30
maggio 1988, n.186,
11
luglio 1988, n. 266,
31
gennaio 1992, n. 138,
legge
30 dicembre 1986, n. 936,
decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti
articoli
2, comma 2, all'
articolo
8, comma 2 ed all'
articolo
60, comma 3. [Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai
fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono
esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di
intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'
articolo
41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica
della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'articolo
47]
(1).
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'
articolo
4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti
di uffici dirigenziali generali.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'
art.
3, comma 1, del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale di cui all'
articolo
9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento
emanato ai sensi dell'
art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni (2).
10. I limiti di cui all'
articolo
19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei
direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e
seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad
autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di
proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga
posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale
comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla
completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'
art.
46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di
coordinamento di cui all'
art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del
personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze istituito dall'
articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di
comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche
dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni
applicano la disciplina prevista dal
decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto
previsto dagli
articoli
35 e
36,
salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti .
(1) Comma modificato dall'articolo
47, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo
5, comma 1-bis, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 e, successivamente dall'articolo
66, comma 3, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(2) Per il regolamento realtivo agli istituti di partecipazione
sindacale per il personale della carriera prefettizia vedi D.P.R. 20 settembre
2002, n. 247.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di
contratti collettivi
Art. 71
1. Ai sensi dell'
art.
69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun
ambito di riferimento le norme di cui agli
allegati
A) e
B)
al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi.
Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'
articolo
69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto
disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della
tornata 1998-2001, le norme contenute nell'
allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i
comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente
decreto, ai sensi dell'articolo
69,
comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale
1998-2001, ai sensi dell'
articolo
2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni
generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del
Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei
contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni di norme
Art. 72
(
Art.
74 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs n. 546
del 1993 e modificato prima dall'
art.
43, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'
art.
21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art.
43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati
dall'
art.
22, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998;
art.
28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonchè 15, 19, 21, 24 e 25,
che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al
personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15, comma 1, secondo
periodo del presente decreto, nonchè le altre disposizioni del medesimo decreto
n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n.
533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22 a far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27,
comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello
Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988,
n. 254:
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti
di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n.
412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente
al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10
ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
533;
r) articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n.
20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n.
112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli
articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'
art.
31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che
non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre
effetti i commi 7, 8 e 9 dell'
art.
55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all'
art.
50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73
Norma di rinvio
Art. 73
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti colletivi od altre
norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del
d.lgs
n. 29 del 1993 ovvero del
d.lgs
n. 396 del 1997, del
d.lgs
n. 80 del 1998 e
d.lgs
n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto, come riportate da ciascun articolo. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Allegato 1
ALLEGATO A
NORME GENERALI E SPECIALI DEL PUBBLICO IMPIEGO,
CHE CESSANO DI PRODURRE EFFETTI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI
CONTRATTI COLLETTIVI PER IL QUADRIENNIO 1994-1997
PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'
ART.
69, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL PRESENTE DECRETO.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
da 12 a
17,
36,
37,
da
39
a
41,
68,
commi da 1 a 8,
70,
71,
da
78
a
87,
da
91
a
99,
134,
146,
commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2,
decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio
1996):
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre
1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) articolo da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269;
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio
1998, relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27
ottobre 1987, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di
ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
8, comma 1;
9,
commi 1 e 2 salvo quanto previsto dall'art. 3, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze
per gravidanza e puerperio e per infermità;
11,
12,
23,
27
e
28,
legge 20 marzo 1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 346;
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con
qualifica dirigenziale - sezione II):
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980,
n. 810;
g) articoli 2, 4, lett. a), comma 1 e lett. b), commi 6 e 7; 11,
commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lett. a) e b); 56 e 61,
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1988, n. 127;
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio
1996):
IV. Sanità
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del
bambino;
d)
articoli
9, comma 4;
14,
27,
comma 1, limitatamente alla parola "doveri";
27,
comma 4;
32,
33,
37,
38,
da
39
a
42,
47,
51,
52,
da
54
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della
Sanità 30 gennaio 1982;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46,
comma 1, relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo;
49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo
del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1°
gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto
collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57,
lett. b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1°
gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL
del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
9,
10,
da
12
a
17,
36,
37,
39,
40,
41,
68,
commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo;
70,
71,
da
78
a
87,
da
91
a
99,
124,
126,
127,
129,
130,
131,
134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c)
articoli
8, comma 1,
9,
commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e
infermità;
11,
12,
23,
36,
39,
legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
g)
articoli
4,
7,
8,
11,
18,
20,
commi 1, 2, 4;
21,
lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
m)
articoli
11,
15,
16,
17,
comma 15;
21,
con esclusione del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già
avvenute alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale del
lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171;
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
b) articolo 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da
14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al
personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 417;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12,
commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30 decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 209;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a
13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16,
18, 20, da 23 a 26, 28 e 29 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399;
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al
personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 399.
VII. Università
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a)
articoli
9,
10,
da
12
a
17,
36,
37,
da
39
a
41,
68,
commi da 1 a 8;
70,
71,
da
78
a
87,
da
91
a
99,
124,
126,
127,
da
129
a
131
e
134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
o)
articoli
5,
7,
10,
13,
commi 1 e 2;
14,
16,
18,
commi 2 e 3; e
27,
commi 3 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
10, da
12
a
17,
36,
37,
39,
40,
41,
comma 1,
68,
commi da 1 a 8;
70,
71,
da
78
a
87,
da
91
a
99
e
134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105, lett. d), decreto
del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997):
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis,
22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60,
da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA
31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato 2
ALLEGATO B
NORME GENERALI E SPECIALI DEL PUBBLICO IMPIEGO, VIGENTI ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO
LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 E DEI RELATIVI DECRETI CORRETTIVI EMANATI AI
SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5, DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1982, N. 421, CHE CESSANO DI
PRODURRE EFFETTI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PER IL
QUADRIENNIO 1994-1997 PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'
ART.
69, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL PRESENTE DECRETO.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
10,
12,
36,
37,
da
39
a
41,
68,
commi da 1 a 8;
70,
71,
da
78a
87,
da
91
a
99
e
200,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre
1997):
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980,
n. 810;
g) articoli 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lett. d); da 40 a 42, 56,
61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
IV. Sanità
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria,
dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7, 75 CCNL 1994-1997):
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino
al compimento del terzo anno;
d) articoli
14,
16,
27,
comma 4;
32,
33,
35,
37,
38,
47,
51,
52,
54,
55,
56,
comma a, punti 1) e 2);
57,
60,
61,
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982 ;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma
8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1,
5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art.
65, comma 9, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il
quale la disapplicazione della leggera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio
1997; da 124 a 132; 134,commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384;
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1, comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma
6, e 72 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
12, da
37
a
41,
67,
68,
commi da 1 a 7; da
69
a
71,
da
78a
123,
con l'avvertenza che i provvedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a
termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino
al compimento del terzo anno;
d)
articoli 14,
16,
27,
comma 4;
32,
33,
37,
38,
47,
51,
52,
54,
55,
56,
comma 1, punto 1) e 2);
57,
60
e
61,
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
m) articoli da 3 a 7,9,10 nei limiti definiti dall'art. 72 del
contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a
67 nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del
lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
4. Dal 6 agosto 1997 (art. 1, comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1983, n. 537.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli
9,
10,
12,
36,
37,
da
39
a
41,
68,
commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo;
70,
71,
da
78
a
122,
124,
126,
127,
da
129
a
131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
e) articoli, 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
l) articoli 1, 11, 17, commi1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista
dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5,
con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del
lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;
VI. Università
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
9,
10,
12,
36,
37,
da
39
a
41,
66,
68,
commi da 1 a 7;
70,
71,
da
78
a
87,
da
91
a
122,
124,
126,
127,
129
e
131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
VII. Aziende autonome
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a)
articoli
10,
12,
36,
37,
da
39
a
41,
68,
commi da 1 a 8; da
69a
71,
da
78
a
87,
da
91
a
99
e
200,
con le decorrenze previste dall'art. 53, lett. h), del contratto collettivo
nazionale del lavoro,
decreto
del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis,
19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60,
63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30
dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31
dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato 3
ALLEGATO C
NORME GENERALI E SPECIALI DEL PUBBLICO IMPIEGO, VIGENTI ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO
LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 E DEI RELATIVI DECRETI CORRETTIVI EMANATI AI
SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1982, N. 421, CHE CESSANO DI
PRODURRE EFFETTI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
NAZIONALI PER IL QUADRIENNIO 1998-2001 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI (AI SENSI DELL'
ART.
69, COMMA 1, TERZO PERIODO DEL PRESENTE DECRETO).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
1984, n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69,
comma 1; 71 e 73, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268;