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Dal 20 marzo è diventato obbligatorio il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie dei diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’obbligatorietà è stata fissata dalla norma attuativa della riforma del processo civile.
E’ stata rinviata invece al marzo 2012 l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione per la materia del condominio e per quella del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
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