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La scadenza ordinaria per il pagamento del diritto annuale 2012 è stata prorogata al 9 luglio. Sono tenuti al versamento: tutte le imprese individuali; i soggetti diversi dalle imprese individuali che svolgono attività economiche ed a cui si applicano gli studi di settore; società di persone; società di capitali con approvazione bilancio aprile/maggio; soggetti Rea (enti non profit).
La circolare del MISE con prot. n. 0255658 del 27.12.2011 ha confermato gli importi, definiti nelle misure di cui al D.M. 21 aprile 2011, da versare ai sensi dell’articolo 18 della legge 580/1993, così come modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Ai sensi del combinato disposto dal Decreto 1 Giugno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’articolo 8, comma 1, punto 2, del DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 74, sono sospesi fino al 30 settembre i termini per l’adempimento degli obblighi tributari, compreso il pagamento del diritto annuale, a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio.
Restano quindi sospesi i termini di pagamento per le imprese con sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dal terremoto.
Tutte le informazioni utili (normativa, modalità di calcolo, ravvedimento operoso ecc.) potranno essere consultate collegandosi ai siti camerali nella sezione “Registro Imprese e Albi” alla voce “Diritto Annuale”.
I versamenti effettuati dal 10 luglio al 20 agosto 2012 devono essere maggiorati dello 0,40%.