Contenuto
Torna in vigore la condizione di procedibilità della mediazione civile e commerciale per una serie estesa di materie che riguardano i problemi quotidiani più frequenti.
Da liti condominiali, alle successioni ereditarie, agli affitti, ai contrasti con banche e assicurazioni: da domani diventa obbligatorio tentare di risolvere la questione con una mediazione e solo se questa non va a buon fine si potrà ricorrere in Tribunale.
E’ una delle novità introdotte dal cosiddetto “Decreto del Fare” (Decreto Legislativo 69/2013), che ha previsto la mediazione obbligatoria per contrasti relativi a:
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto d’azienda,
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria,
- risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi,
- contratti bancari,
- contratti finanziari.
La mediazione ha l’obiettivo di risolvere una lite con l’aiuto di un conciliatore, che è una figura super partes che ha il compito, e la professionalità, per facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa.
Nessuna decisione viene imposta: se la mediazione va a buon fine le parti e gli avvocati sottoscrivono un accordo che costituisce titolo esecutivo, altrimenti si apre la strada del Tribunale.
Per attivare la mediazione è sufficiente che una delle parti, assistita dall’avvocato, presenti alla Camera di Commercio una semplice domanda con la quale si indica chi sono le parti e qual è il problema. L’ufficio provvederà quindi a contattare l’altra parte ed organizzerà la procedura.
La mediazione è :
- rapida, perché sono brevi i tempi che corrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
- semplice perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- riservata perché tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisiti nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- economica perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.
Secondo una stima elaborata da Unioncamere, la quantificazione del risparmio effettivo per le parti che, dalla fine di marzo del 2011 alla metà di dicembre del 2012, invece di ricorrere al giudice ordinario hanno raggiunto un accordo grazie alla mediazione, è pari a circa 420 milioni di euro. Di questi, 100 sono stati frutto dell’attività di mediazione svolta dai 101 Organismi istituiti presso le Camere di Commercio.
Le modifiche apportate dal “Decreto del Fare” in particolare prevedono:
a) l’introduzione della competenza territoriale; b) la condizione di procedibilità per il primo incontro di mediazione relativamente alle stesse materie obbligatorie (con l’aggiunta della sanitaria) già prima della decisione della Consulta, ad eccezione dell’RC-Auto; c) la riduzione a tre mesi della durata del procedimento; d) la previsione del primo incontro informativo gratuito, salvo che per le spese di avvio, da svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda; e) l’assistenza legale obbligatoria per le mediazioni che rientrano nelle materie oggetto di condizione di procedibilità; f) la previsione degli avvocati quali mediatori di diritto previa acquisizione di una specifica formazione; g) la reintroduzione delle previsioni collegate alla obbligatorietà della mediazione che erano state abrogate con la Sentenza della Consulta ( come ad esempio: il gratuito patrocinio, il dovere informativo dell’avvocato, le indennità ridotte per la mediazione obbligatoria).